Il testo unico(art.1)prevede che non possano essere candidati alla camera e al senato e che, comunque, non possano ricoprire la carica di deputato e di senatore coloro che siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti(c.d. patteggiamento):a) a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale(delitti concernenti mafia, terrorismo, stupefacenti etc.); b) a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati(delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione); c) a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell’art.278 del codice di procedura penale (determinazione della pena ai fini dell’applicazione delle misure cautelari)
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